DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 787

Type DPR
Publication 1965-04-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa, esecutiva l'annessa, convenzione stipulata in Milano il 21 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto di agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea i in ingegneria civile in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella d) ammessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppressi: con la conseguente cessazione dal servizi del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno deriva e all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 196

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 75. - VILLA

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile- art. 1

Repertorio n. 432 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da assegnarsi ad una cattedra del corso per la laurea in ingegneria civile del Politecnico di Milano. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque in questo giorno vengano del mese di gennaio, in una sala del lettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Fortunato Vito Catalano, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 8 febbraio 1963, n. 103, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge: dott. Giovanni Castelli, nato a Milano il 2 settembre 1908, e ivi domiciliato in corso Italia, n. 50, imprenditore edile; dott. arch. Renato Morganti, nato a Milano il 28 luglio 1905, e ivi domiciliato in via Barozzi, n. 2, industriale edile; avv. Steno Baj, nato a Milano il 15 giugno 1902, e ivi domiciliato in via Montenapoleone, n. 8, avvocato; rag. Giovanni Manganaro, nato a Manfredonia (Foggia) il 29 aprile 1898 e domiciliato a Milano, via Cassiodoro, n. 28 dirigente di azienda; prof. Giulio De Marchi, nato a Canneto Pavese (Pavia) il 6 agosto 1890, e domiciliato a Milano, via dei Pellegrini, n. 14, professore universitario. Sono personalmente comparsi i signori: perito industriale edile Giannino Rusconi, nato a Milano il 18 maggio 1900, presidente del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, e dott. ing. Giovanni Marzoli, nato a Varese il 13 marzo 1901, consigliere tesoriere del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, con sede in via San Maurilio, n. 21, Milano, ed entrambi ivi domiciliati per la carica, che intervengono al presente atto in rappresentanza del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano medesimo, giunta il mandato ricevuto dal Consiglio direttivo con deliberazione in data 18 novembre 1964 e con lettera del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano in data 19 gennaio 1985, n. 679, che si allegano al presente atto sotto la lettera 4); prof. dott. ing Gino Bozza, nato a Firenze il 10 febbraio 1899, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, ivi domiciliato per la carica, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione in data 9 novembre 1964, che in copia conforme si allega sotto la lettera B), persone tutte della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo. Premesso: che il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, riconoscendo la fondamentale importanza degli studi di ingegneria civile presso il Politecnico di Milano, intende stimolare il progresso delle tecniche costruttive mediante la migliore preparazione dei futuri quadri dirigenti delle imprese edili, degli studi professionali e degli enti interessati alla edilizia e che pertanto, con deliberazione in data 18 novembre 1964, ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi per l'istituzione di in posto di professore di ruolo da riservare ad una cattedra di ingegneria civile; che il Consiglio della Facolta' di ingegneria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione del Politecnico hanno approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti della rispettive competenze, la proposta di istituire, mediante convenzione con il Collegio impresa edili ed affini della provincia di Milano, un posto di professore di ruolo riservato id un insegnamento di ingegneria civile; tutto cio' premesso signori predetti, come sopra costituiti, stipulano quanto presso: Art. 1. Presso il Politecnico di Milano, a norma dell'art 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di professore di ruolo, assegnati dallo Stato alla Facolta' di ingegneria, sara' istituito un posto di professore di ruolo, da assegnarsi ad una cattedra dei corso per la laurea in ingegneria civile, che sara' determinata dal Consiglio della Facolta' di ingegneria, previo accordo con il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano.

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile - art. 2

Art. 2. Il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano assume obbligazione di versare annualmente al Politecnico di Milano, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, i seguenti contributi: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nelle ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile - art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati al Politecnico di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile - art. 4

Art. 4. Qualora a seguito di variazioni economiche o di carriera disposte dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore o inferiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano si obbliga a variare il relativo contributo lino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino mutamento degli oneri dello Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente predetto si impegna, altresi' ad adeguare proporzionalmente ad in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2, lettera b) Il conguaglio dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno le variazioni di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile - art. 5

Art. 5. Il Politecnico di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 2. Il Politecnico di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti su indicati e le eventuali variazioni previste, dall'art. 4, secondo comma.

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile - art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza di cui all'art. 3 e si riterra' tacitamente rinnovata di 20 anni in 20 anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione posto professore cattedra laurea in ingegneria civile - art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) so vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano variati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio. La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'[art. 45 della legge 21 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-21;1073~art45), mentre le spese di questo atto sono a carico del Politecnico di Milano. L'atto stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono coi testi medesimi e con me funzionario rogante. L'atto consta di lime fogli scritti su sei intere facciate e quanto (qui della presente facciata, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia. F.to Giannino RUSCONI " Giova MARZOLI " Gino BOZZA Testi: F.to Renato MORGANTI " Giovanni CASTELLI " Giovanni MANGANARO " Giulio DE MARCHI " Steno BAJ F.to Fortunato Vito CATALANO Registrato a Milano il 28 gennaio 1965, al n. 363 71/ ME, vol. VI Esente - Il direttore: F.to VASSALLO. Segue timbro Uff. registro atti pubblici - Milano. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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