LEGGE 26 giugno 1965, n. 807

Type Legge
Publication 1965-06-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali è elevato a 22 anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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