LEGGE 26 giugno 1965, n. 808
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.
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