LEGGE 26 giugno 1965, n. 809
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili. Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente è conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.
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