LEGGE 26 giugno 1965, n. 810

Type Legge
Publication 1965-06-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.