LEGGE 5 luglio 1965, n. 811
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente: "Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1951, n. 113, sullo stato degli ufficiali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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