LEGGE 26 giugno 1965, n. 813
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.
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