LEGGE 5 luglio 1965, n. 817
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione relativa alla nuova valutazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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