LEGGE 14 luglio 1965, n. 818

Type Legge
Publication 1965-07-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest' ultima data. La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

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