LEGGE 30 giugno 1965, n. 824
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 29 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - TREMELLONI - ANDREOTTI - JERVOLINO RUSSO - MANCINI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio con Protocollo finale (Roma, 11 ottobre 1963). Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica francese, animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere a questo fine una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio ed hanno nominato a tale effetto come loro plenipotenziari rispettivi: Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. l'onorevole EDOARDO MARTINO, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica francese: S. E. il signor ARMANDO BERARD, Ambasciatore di Francia a Roma; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. Ai termini della presente Convenzione, l'espressione: 1. "Controllo" designa l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Stati, concernenti il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche' l'entrata, l'uscita e il transito dei bagagli, merci, veicoli ed altri beni. 2. "Stato di soggiorno" designa lo Stato su cui il territorio si effettua il controllo dell'altro Stato. 3. "Stato limitrofo" designa l'altro Stato. 4. "Zona" designa la parte del territorio dello Stato di soggiorno all'interno della quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad effettuare il controllo. 5. "Agenti" designa le persone appartenenti alle Amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio. 6. "Uffici" designa gli uffici a controlli nazionali abbinati.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. 1. In vista di semplificare e di accelerare le formalita' relative al passaggio della loro frontiera comune, le parti contraenti possono, nel quadro della presente Convenzione, istituire: a) uffici dislocati, sia da una parte e dall'altra, sia da una sola parte della frontiera; b) controlli nei veicoli in corso di viaggio, su percorsi determinati, autorizzando, di conseguenza, gli agenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell'altro Stato. 2. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione: a) degli uffici; b) dei percorsi sui quali possono essere effettuati controlli in corso di viaggio, saranno stabiliti di comune accordo fra le autorita' competenti dei due Stati. 3. Gli Accordi previsti al paragrafo 2 e che comporteranno delimitazioni della zona saranno confermati con scambio di note diplomatiche. Essi diverranno efficaci dopo compiute, se del caso, le formalita' previste dalla legislazione di ciascuno Stato.
Convenzione-art. 3
Articolo 3. 1. La zona puo' comprendere: A) Per cio' che concerne il traffico ferroviario: a) una parte della stazione e delle sue dipendenze; b) i treni viaggiatori o merci e una parte determinata dei binari e dei marciapiedi sui quali tali treni stazionano durante il controllo; c) i treni viaggiatori o merci sul percorso compreso tra la stazione e la frontiera comune, nonche' la sezione di binario tra la frontiera e l'ufficio e le parti delle stazioni situate su tale percorso; d) ove trattasi del controllo effettuato su un treno in corso di viaggio, il treno sul percorso determinato e, all'occorrenza, un settore delle stazioni donde tale percorso inizia e dove esso termina. B) Per cio' che concerne il traffico stradale: a) una parte degli edifici di servizio; b) settori della strada e degli altri impianti; c) eventualmente, magazzini e depositi; d) la strada tra la frontiera e l'ufficio; e) ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul percorso determinato, come pure un settore degli edifici e degli impianti donde tale percorso inizia e dove esso termina. 2. In caso di urgenza, le Amministrazioni interessate potranno, di comune accordo, apportare alla delimitazione iniziale della zona le modifiche che si rendessero necessarie. L'accordo intervenuto in tal senso entrera' immediatamente in vigore. 3. Allorquando un Accordo concluso in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 2, non include nella zona una parte di territori prevista dal precedente paragrafo 1, esso puo' stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti ed obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facolta' di sorveglianza, da parte degli agenti dello Stato limitrofo.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. 1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona cosi' come lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti di detto Stato nello stesso modo, secondo le stesse formalita' e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Il Comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo e' a tal fine aggregato sara' se del caso, indicato dal Governo di tale Stato. 2. Allorquando le norme di legge regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, ne' condurre sul loro territorio, le persone che non vi si recano, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo doganale.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del controllo del Paese di entrata. 2. Prima della fine del controllo del Paese di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti del Paese di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo. 3. Gli agenti del Paese di uscita non possono effettuare il loro controllo quando quelli del Paese di entrata hanno iniziato le proprie operazioni. In via eccezionale, operazioni relative al controllo del Paese di uscita possono essere riprese con l'assenso degli agenti competenti del Paese di entrata. 4. Se, nel corso dei controlli, l'ordine previsto dai precedente paragrafo 1 viene modificato per ragioni pratiche, gli agenti del Paese di entrata, non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo del Paese di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo del Paese di uscita, presso gli agenti del detto Paese. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresto o a sequestri, ne hanno la priorita'.
Convenzione-art. 7
Articolo 7. Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro riscosse nella zona, nonche' le merci e altri beni ivi trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il prodotto nello Stato limitrofo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8. 1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto del controllo di uscita, o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, ne' al controllo di uscita dello Stato di soggiorno. 2. Il ritorno nel Paese di uscita non puo' essere rifiutato alle persone e alle merci respinte dagli agenti del Paese di entrata.
Convenzione-art. 9
Articolo 9. 1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei loro rispettivi controlli e per prevenire e accertare le infrazioni alle norme relative al controllo; essi si comunicano, sia spontaneamente che su richiesta, le informazioni che possono presentare interesse per l'esecuzione del servizio. 2. Le merci o gli altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono sottratti nella zona prima del controllo, allorche' vengono subito sequestrati nella zona o in prossimita' di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorita' agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l'uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno. 3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le autorita' competenti dello Stato di soggiorno procederanno all'audizione di testimoni e di esperti, nonche' a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato. Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le citazioni a comparire avanti all'autorita' dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le norme dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura. 4. La collaborazione prevista nel precedente paragrafo 3 e' tuttavia limitata alle infrazioni alle norme doganali che disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10. 1. Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti. 2. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili per reprimere le infrazioni commesse contro gli agenti dello Stato limitrofo.
Convenzione-art. 11
Articolo 11. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto ed alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l'atto dannoso avesse avuto luogo in questo Stato.
Convenzione-art. 12
Articolo 12. 1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera ed a recarsi sul luogo del proprio servizio comprovando la loro identita' e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali. 2. Le autorita' competenti dello Stato di soggiorno si riservano il diritto di richiedere alle autorita' dello Stato limitrofo il richiamo di determinati agenti.
Convenzione-art. 13
Articolo 13. Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di soggiorno, la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono nella zona, come pure sul percorso tra il luogo del loro servizio ed il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di dette armi, nella zona, non e' tuttavia, autorizzato che in caso di legittima difesa.
Convenzione-art. 14
Articolo 14. Gli agenti dello Stato limitrofo non possono essere arrestati dalle autorita' dello Stato di soggiorno a motivo di atti compiuti nella zona per l'esercizio delle loro funzioni. Essi sono sottoposti, in questo caso, alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se tali atti fossero stati commessi in questo Stato.
Convenzione-art. 15
Articolo 15. 1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno devono, per quanto concerne le condizioni relative alla loro residenza, mettersi in regola presso le autorita' competenti, in conformita' delle disposizioni relative al soggiorno degli stranieri. Essi sono, se del caso, muniti gratuitamente del permesso di soggiorno. 2. L'autorizzazione di soggiorno non puo' essere rifiutata al coniuge, ai figli minori e agli ascendenti che convivono con gli agenti interessati e non esercitano alcuna attivita' lucrativa, salvo che essi siano colpiti da una decisione d'interdizione di entrata che li concerna personalmente. Dette persone sono esonerate dalle tasse previste per le autorizzazioni di soggiorno. Il rilascio di una autorizzazione per l'esercizio di una attivita' lucrativa ai membri della famiglia di detti agenti e' lasciato all'apprezzamento delle autorita' competenti. Nel caso di rilascio di detta autorizzazione sono riscosse, se del caso, le tasse regolamentari. 3. Il periodo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di soggiorno, o vi risiedono, non e' compreso nei termini che danno diritto ad un trattamento privilegiato in virtu' di Convenzioni esistenti fra i due Stati. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di un'autorizzazione di soggiorno a causa della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.
Convenzione-art. 16
Articolo 16. 1. Gli agenti dello Stato limitrofo residenti nello Stato di soggiorno beneficiano, alle condizioni stabilite dalla legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, dell'esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli e per le abituali provviste domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno, quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione nello Stato limitrofo o nello Stato nel quale l'agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Sono fatte salve le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l'utilizzazione dei beni ammessi in franchigia. 2. Detti agenti, nonche' i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura, nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalita' e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo che non risiedono nello Stato di soggiorno sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale. 4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti fra le due Parti contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo. 5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.
Convenzione-art. 17
Articolo 17. 1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo; b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. Lo Stato di soggiorno mette a disposizione dei servizi dello Stato limitrofo le installazioni determinate in virtu' del paragrafo precedente. La eventuale contribuzione dello Stato limitrofo alle spese di costruzione di dette installazioni o la indennita', che puo' essere dovuta per la loro utilizzazione saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
Convenzione-art. 18
Articolo 18. Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici sono stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
Convenzione-art. 19
Articolo 19. Le Amministrazioni interessate si comunicano reciprocamente la lista degli agenti assegnati agli uffici.
Convenzione-art. 20
Articolo 20. I locali adibiti ad uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.
Convenzione-art. 21
Articolo 21. Gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonche' ad espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.
Convenzione-art. 22
Articolo 22. Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici, o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non saranno, a tale scopo richieste garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle Amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi.
Convenzione-art. 23
Articolo 23. 1. Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese di impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonche' lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo. 2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione. 3. Sono fatte inoltre salve le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.
Convenzione-art. 24
Articolo 24. La corrispondenza ed i colli di servizio, nonche' i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare col timbro ufficiale del servizio interessato.
Convenzione-art. 25
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