LEGGE 13 luglio 1965, n. 825
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio. Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.
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