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LEGGE 26 giugno 1965, n. 832

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi: "Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso. Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma. Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente".