LEGGE 5 luglio 1965, n. 833
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966. La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966. Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 869, il luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.
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