LEGGE 13 luglio 1965, n. 835
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.
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