LEGGE 13 luglio 1965, n. 835

Type Legge
Publication 1965-07-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti impianti di trasporto, sono concessi, con le stesse modalità stabilite dalla suddetta legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1968.

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