LEGGE 13 luglio 1965, n. 836
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 700 giornaliere.
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