LEGGE 13 luglio 1965, n. 836

Type Legge
Publication 1965-07-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 700 giornaliere.

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