LEGGE 13 luglio 1965, n. 837
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui allo articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966. Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18, marzo 1957, n. 265. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, nonchè degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e della relativa Federazione, già prorogata con legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE
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