LEGGE 13 luglio 1965, n. 839

Type Legge
Publication 1965-07-13
Ultimo aggiornamento 1965-08-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

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