LEGGE 13 luglio 1965, n. 840
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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