DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 862

Type DPR
Publication 1965-05-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207. e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di applicazione forense, annesso alla Facolta' di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Istituto di applicazione forense Art. 29. - Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un Istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze tecniche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense. L'Istituto funziona anche ai fini dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Art. 30. - I mezzi per il funzionamento dell'Istituto sono tratti dai contributi dell'Universita', da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati, e dalle tasse e contributi degli iscritti. Art. 31. - L'Istituto e' retto da un Consiglio direttivo, composto da un direttore, dal preside della Facolta' e dal direttore dell'Istituto giuridico. Il direttore e' eletto per un triennio dal Consiglio della Facolta' di giurisprudenza fra i professori ordinari e straordinari della Facolta' medesima anche fuori ruolo. Art. 32. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie: Diritto civile; Diritto commerciale; Diritto processuale civile; Diritto amministrativo; Diritto penale; Diritto processuale penale; Diritto tributario; Diritto internazionale (pubblico e privato); Diritto del lavoro; Diritto costituzionale. Art. 33. - Presso l'Istituto possono tenersi anche, conferenze ed esercitazioni in altre discipline giuridiche. Art. 34. - Possono iscriversi al corso dell'Istituto, i laureati in giurisprudenza. Art. 35. - Agli iscritti che abbiano frequentato lo Istituto per un anno con diligenza e profitto viene, a loro richiesta, rilasciato un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Art. 36. - Il funzionamento dell'Istituto e' regolato da apposite norme deliberate dalla Facolta' giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Universita'.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 91. - VILLA

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