DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1965, n. 875
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198;
Riconosciuta l'opportunita' di adottare un nuovo criterio per la misurazione delle distante delle localita', tra le quali si svolgono le conversazioni telefoniche interurbane, ai fini della determinazione delle relative tariffe;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e' sostituito dal seguente: "La tariffa per le conversazioni interurbane e' determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le localita' collegate. I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro, per le poste e per le telecomunicazioni".
Art. 2
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 agosto 1965.
SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 16. - VILLA
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