DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 894
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Per i prodotti elencati nell'annessa tabella firmata dal Ministro per le finanze, provenienti da Paesi estranei alle Comunita' europee, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno di essi indicata e nei limiti dei rispettivi contingenti.
Art. 2
E' prorogata, fino al 30 settembre 1965, la temporanea riduzione al 4% del dazio per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce della tariffa 29.01-D-II-b-I), disposta, fino al 31 dicembre 1964, limitatamente ad un contingente di 18.000 tonnellate ed alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 653.
Art. 3
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo iodio greggio (voce della tariffa 28.01-D-I) e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria per tutte le provenienze.
Art. 4
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per l'essenza di trementina (voce della tariffa 38.07-A-II) e per le colofonie (comprese le "peci resinose") (voce della tariffa 38.08-A), provenienti da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, si applicano, rispettivamente, nella misura del 3% e del 3,50%.
Art. 5
Dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per i sottoindicati prodotti, provenienti dai Paesi estranei alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno indicata: a) ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (voce della tariffa 73.01-D-I)................. 1% b) rotaie usate (voce della tariffa 73.16-A-II-b).. 6%
Art. 6
Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa 28. 15-B), stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 e successive proroghe e modificazioni fino al 31 marzo 1964, sono ulteriormente prorogate dal 1 aprile 1964 al 31 luglio 1965. Durante quest'ultimo periodo, tale tassa viene cosi' fissata: L. 1351,50 per 100 kg. di prodotto dal 1 aprile 1964 al 31 marzo 1965; L. 1589 per 100 kg. di prodotto dal 1 aprile 1965 al 31 luglio 1965.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 19. - CARUSO
Tabella
TABELLA DENOMINAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
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