LEGGE 14 luglio 1965, n. 900

Type Legge
Publication 1965-07-14
Ultimo aggiornamento 2010-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale risulta modificata dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sono apportate le seguenti varianti: - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1 anno di comando di divisione aerea, o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno un anno"; "2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea". - le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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