LEGGE 14 luglio 1965, n. 902
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le carriere del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle A, B, C, D ed E. L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è abrogato.
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