LEGGE 21 luglio 1965, n. 904
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente: "L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennità fissata. In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".
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