LEGGE 14 luglio 1965, n. 911
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è elevato da lire 250 mila a lire un milione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 luglio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.