LEGGE 14 luglio 1965, n. 911

Type Legge
Publication 1965-07-14
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è elevato da lire 250 mila a lire un milione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 luglio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

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