LEGGE 26 maggio 1965, n. 920

Type Legge
Publication 1965-05-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 60 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - JERVOLINO - SPAGNOLI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe. Art. 1. Determinazione delle aree I territori che vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono: a) l'area di Trieste comprendente i Comuni di cui all'unito elenco (allegato A); b) le aree adiacenti all'area di Trieste comprendenti i Comuni o parte di essi di cui all'unito elenco (allegato B); c) l'area per una profondita' di 10 chilometri comprendenti i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato C); d) l'area per una profondita' di 10 chilometri comprendente i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato D). Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale amministrativa o catastale dei Comuni o di parte di essi menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

Accordo-art. 2

Art. 2. Persone che hanno diritto al transito Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutte le persone stabilmente residenti nelle aree di cui all'articolo 1.

Accordo-art. 3

Art. 3. Documenti per il transito I documenti che verranno rilasciati ai fini dell'articolo 2 sono i seguenti: 1) lasciapassare; 2) tessera e permesso per il transito agricolo; 3) lasciapassare straordinario; 4) permesso di attraversamento.

Accordo-art. 4

Art. 4. Lasciapassare 1. - Tutte le persone stabilmente residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nelle aree adiacenti, avranno diritto ad ottenere su domanda, un lasciapassare Esso sara' valido per un anno e per quattro viaggi al mese e sara' rinnovabile. Qualora sussistano giustificati motivi, il lasciapassare potra' essere concesso, a domanda, per un numero maggiore di viaggi. in tal caso i motivi dovranno essere indicati nello stesso lasciapassare. 2. - Le persone che abbiano frequente necessita' di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinari, ostetriche, autisti di imprese di trasporto e di istituti ospedalieri, lavoratori ed impiegati che hanno rapporto di lavoro continuativo nell'altra area, nonche' il personale di istituti di assicurazione-sociale, incaricato di esercitare il controllo previsto dall'articolo 6 della Convenzione in materia di assicurazione sociale, firmata a.Trieste il 27 marzo 1956) avranno diritto ad ottenere un lasciapassare valido per un anno, per un numero illimitato di viaggi e rinnovabile. Le persone fornite del lasciapassare di cui al presente punto hanno contemporaneamente diritto anche al lasciapassare di cui al punto I. 3. - Nei lasciapassare sopra menzionati saranno indicate le generalita' del titolare e, sulla pagina interna della copertura, sara' applicata la sua fotografia, timbrata a secco. 4. - I possessori del lasciapassare possono recarsi in tutte le aree adiacenti di applicazione del presente Accordo attraverso qualsiasi punto di passaggio. Parimenti, anche all'atto del ritorno possono usufruire dei vari punti di passaggio. Il movimento dei titolari di lasciapassare e' consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo. 5. - I minori di anni 12, che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, dovranno essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti. 6. - I lasciapassare di cui ai comma 1 e 2 saranno conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Accordo-art. 5

Art. 5. Soggiorno nelle aree adiacenti 1. - Il rientro nell'area di residenza dovra' essere di regola effettuato al piu' tardi entro 72 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 1 dell'articolo 4 ed entro 48 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 2 dello stesso articolo. 2. - Qualora sussistano giustificati motivi di lavoro, di cura, di famiglia e turistici il lasciapassare potra' essere valido, su domanda, per un soggiorno nelle aree adiacenti fino ad un mese. Nella domanda dovra' essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nelle aree adiacenti.

Accordo-art. 6

Art. 6. Modalita' di rilascio 1. - I lasciapassare di cui all'articolo 4 saranno emessi possibilmente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documento attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. 2. - I lasciapassare saranno emessi dalle autorita' jugoslave indicate al punto precedente anche per i cittadini italiani stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1. lettera b) e d) e dalle autorita' italiane indicate nello stesso punto anche per i cittadini jugoslavi stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettere a) e e). 3. - I lasciapassare saranno sottoposti al visto delle autorita' dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine, essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalita' che saranno concordate tra gli stessi organi. Il visto sara' concesso entro 8 giorni dalla data della consegna del documento ai predetti organi. 4. - La validita' del lasciapassare inizia a partire dal giorno del rilascio del visto. I viaggi consentiti sulla base del lasciapassare possono essere compiuti in qualsiasi giorno nel corso dello stesso mese. I viaggi che non sono stati effettuati nel corso di ciascun mese di validita' del lasciapassare non potranno essere effettuati nel successivo. 5. - I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo nell'area adiacente, durante il periodo di tempo occorrente per la proroga del visto di reciprocita' sul lasciapassare, possono transitare dall'una all'altra area purche' siano forniti del "Certificato provvisorio di transito" rilasciato dalle autorita' di quell'area nella quale i lavoratori risiedono stabilmente. Tale certificato sara' conforme all'allegato 3. Esso non e' soggetto all'apposizione del visto di reciprocita'. 6. - Qualora le autorita' di una, delle Parti contenenti rifiutino il visto, ne informeranno, al piu' tardi entro 8 giorni da quello della consegna del documento agli organi menzionati nel punto 1, le autorita' dell'altra Parte, indicando il motivo e restituendo il documento stesso. Qualora le autorita' di un'area ritengano che determinate persone, stabilmente residenti nell'area adiacente, non possano fruire ulteriormente del lasciapassare, ne informeranno le autorita' che lo hanno rilasciato, le quali ultime, alla sua scadenza, non lo rinnoveranno e provvederanno al suo ritiro, informando le autorita' dell'area adiacente. Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validita' del lasciapassare, le autorita' interessate ne informeranno subito, e in ogni caso prima della scadenza stessa, le autorita' dell'altra area. Queste, entro 30 giorni, daranno all'autorita' richiedente la comunicazione del ritiro del documento. La segnalazione di un'autorita' all'altra, riguardante i casi sopradescritti, dovra' contenere le generalita' del titolare del lasciapassare, i motivi della richiesta e la durata del provvedimento.

Accordo-art. 7

Art. 7. Movimento di persone per attivita' connesse con beni agrari 1. I proprietari di beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agrarie, situati in una delle aree di cui all'articolo 1 lettere a) e b) del presente Accordo e gia' residenti in una delle aree predette ove si trovino i loro beni, che non abbiano fatto ritorno in detta area entro il termine che e' stato stabilito d'accordo tra i due Governi, non potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo. 2. - Hanno diritto al transito per un numero limitato di volte, per attivita' connesse con beni agrari, le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una fascia della profondita' di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo I, lettera b) del presente Accordo che si recano in fondi situati nella fascia prospicente della stessa profondita'; hanno altresi' diritto al transito per un numero illimitato di volte per attivita' connesse con beni agrari le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) che si rechino in fondi situati nell'area adiacente: a) i proprietari dei beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agricole attraversati dal linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a) dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), nonche' i proprietari dei beni immobili agrari attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1 lettera dall'area di cui all'articolo I, lettera d), qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947; b) i proprietari, non appartenenti alla categoria di cui al punto 1) del presente articolo, dei beni agrari sopra menzionati o di aziende agricole situati in una fascia della profondita' di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'articolo 1, lettera b), nonche' i proprietari dei beni immobili sopra menzionati o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere c) e d) qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947; c) i conduttori di beni immobili agrari o aziende agricole attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera a), dall'area di cui all'art. 1, lettera L), o situati nelle aree di cui alla lett. Li) punto 2 del presente articolo, qualora fossero conduttori alla data del 5 ottobre 1934, per i beni situati nelle aree di cui all'articolo 1, lettere ai) e Li) e alla data del 13 settembre 1947 per i beni situati in una delle are" di cui all'articolo 1, lettere e) e d) e fino alla cessazione dei rapporto contrattuale; d) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente articolo; e) i lavoratori agricoli fissi e temporanei che siano in rapporto contrattuale o assunti dalle persone di cui alle lettere (i), Li) e e) del punito 2 del presente articolo: f) i pastori, i carbonai ed i boscaioli che lavorano sui fondi di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del presente articolo. 3. - I proprietari di beni immobili agrari o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere a) e Li) del presente Accordo, ma al di la' della fascia dei 10 chilometri, potranno rivolgersi, ai fini del riconoscimento diritto di transito di cui ai punto 2 del presente articolo, alla Commissione mista permanente di cui all'articolo 57. 4. - Ai titolari di usi civici residenti nei territori contemplati dall'Accordo sara' altresi' rilasciata la tessera di transito agricolo al line di usufruire dei loro

Accordo-art. 8

Art. 8. Passaggio di proprieta' I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purche' abbiano conseguito la proprieta' di beni agrari per atto tra vivi o per successione legittima, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario. Le persone a cui favore e' in corso il passaggio di proprieta' di un fondo dovranno, al fine di poter usufruire del diritto alla tessera di transito agricolo previsto dall'articolo 11, allegare alla domanda per la concessione di detta tessera un certificato delle autorita' competenti attestante che le pratiche per il trasferimento della proprieta' sono in corso o che il richiedente e' l'erede o uno degli eredi. Copia di questo certificato sara', trasmessa all'autorita' dell'altra Parte in occasione della richiesta del visto.

Accordo-art. 9

Art. 9. Usufruttuari Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni immobili agrari di cui al punto 1) dell'articolo 7 a condizione che siano coniugati o congiunti (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni con il proprietario.

Accordo-art. 10

Art. 10. Persone giuridiche 1. - Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'articolo 1. 2. - Resta inteso che il transito sara' consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.

Accordo-art. 11

Art. 11. Documenti per il transito agricolo 1. - I documenti che danno diritto alle persone indicate negli articoli 7 (punti 2 e 3), 8, 9 e 10 del presente Accordo di recarsi dall'una all'altra arca, sono la tessera ed il permesso per il transito agricolo. 2. - La tessera per il transito agricolo e' valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata ed e' rinnovabile. Essa vale come documento di identita' e deve contenere le generalita' e la fotografia del titolare. 3. - Nella tessera per il transito agricolo devono risultare anche l'ubicazione di ciascun fondo, l'estensione ed il genere di cultura nonche' il numero e la specie del bestiame utilizzato per scopi agricoli. I nuovi nati del bestiame durante la sesta nell'alta area, debbono essere annotati da parte degli organi doganali sulla tessera per il transito agricolo entro giorni 14. A tal fine il titolare della tessera, esibira' un certificato rilasciato dall'Autorita' comunale del luogo in cui la nascita del bestiame e' avvenuta. 4. - La tessera per il transito agricolo sara' rilasciata alle persone indicate nelle lettere a), b) e c) del punto 2 dell'articolo 7, nell'articolo 9 e nel punto 2 dell'articolo 10. Essa sara' conforme all'allegato 4. Il permesso di transito agricolo sara' rilasciato alle persone di cui alle lettere d), c) ed f) del punto 2 dell'articolo 7 nonche' alle corrispondenti categorie di persone per quanto concerne gli usufruttuari di cui all'articolo 9. Esso sara' conforme all'allegato 5, sara' valida un anno e sara' rinnovabile. Il permesso di transito agricolo sara' rilasciato anche ai lavoratori di beni immobili agrari appartenenti alle persone giuridiche di cui all'articolo 10 del presente Accordo. 5. - Nella tessera per il transito agricolo devono essere iscritti i membri della famiglia del titolare, nonche' i lavoratori fissi e temporanei, i pastori, i boscaioli e i carbonari che hanno diritto di recarsi dall'una all'altra area. Nella predetta tessera dovra' essere pure indicato il numero d'ordine dei permessi per il transito agricolo in possesso degli stessi. 6. - I minori di anni 12, che si accompagnano ad un congiunto titolare di una tessera per il transito agricolo e che siano in essa iscritti, non avranno bisogno del permesso per il transito agricolo. 7. Nella tessera per il transito agricolo dei conduttori saranno anche menzionati il nome del proprietario del fondo nonche' il tipo e la durata del contratto. 8. - Sulla tessera per il transito agricolo, che viene rilasciata al titolare del diritto di uso civico, verra' apposto il timbro bilingue con la scritta "Titolare di uso civico" ("Uzivalee obeinskega semljlsca a).

Accordo-art. 12

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