LEGGE 14 luglio 1965, n. 922
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.
SARAGAT MORO - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato
Risoluzione n. 1991 adottata il 17 dicembre 1963, dalla XVIII Sessione dell'Assemblea generale dell'O.N.U., relativa all'aumento del numero dei membri del Consiglio di sicurezza e del Consiglio economico e sociale. Parte di provvedimento in formato grafico
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