LEGGE 21 luglio 1965, n. 924
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
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