LEGGE 3 luglio 1965, n. 931

Type Legge
Publication 1965-07-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo tra l'Italia ed il Ghana sui trasporti aerei, scambio di Note e Memorandum (Roma, 20 giugno 1963) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA RELATIVO AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana, essendo parti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando promuovere lo sviluppo del trasporto aereo con la istituzione di servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi, hanno, in aggiunta alla menzionata Convenzione, convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo e di ogni Annesso ad esso allegato, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; b) il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso del Ghana, il Ministro responsabile dell'aviazione civile e ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministro o funzioni simili, e, nel caso dell'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, e ogni persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal suddetto Ministero, o funzioni simili; c) il termine "impresa designata" significa una impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, in conformita' con l'articolo 3 del presente Accordo, e per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione; d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", (servizio aereo internazionale", "impresa" e "fermata per scopi non di traffico" hanno il significato rispettivamente ad essi attribuito nell'articolo 96 della Convenzione; e f) i termini "dotazioni normali di bordo", "provviste di bordo" e "parti di ricambio" hanno il significato rispettivamente ad essi attribuito nell'Annesso 9 della Convenzione.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della tabella delle rotte compresa nell'unito Annesso (d'ora in poi indicati come "i servizi convenuti" e "le rotte specificate"). 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio dei servizi convenuti su una rotta specificata, dei seguenti diritti: a) sorvolare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente; b) fare scalo nel detto territorio per scopi non di traffico; e c) fare scalo nel territorio ai punti specificati per quella rotta nella tabella delle rotte dell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi contenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente deve, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la prova soddisfacente che essa e' in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse normalmente e ragionevolmente applicano all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa e di sospendere o revocare ad una impresa i diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo 2 dei presente Accordo, o imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa degli anzidetti diritti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. In qualsiasi momento dopo che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, l'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a esercire i servizi convenuti, a condizione che un servizio non sara' operato se non quando una tariffa stabilita in conformita' con le disposizioni dell'articolo C del presente Accordo non sia in vigore in relazione a quel servizio. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere l'esercizio da parte di un'impresa dei diritti specificati al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo ovvero di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie nell'esercizio da parte di una impresa di quei diritti nel caso che l'impresa venga meno all'osservanza delle leggi e regolamenti della Parte contraente che concede quei diritti oppure nel caso che non operi in conformita' con le condizioni prescritte nel presente Accordo, restando stabilito che, salvo che una sospensione immediata o l'imposizione di condizioni non sia necessaria per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, questo diritto sara' esercitato solo dopo consultazione con l'altra Parte contraente.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Gli aeromobili utilizzati dalla impresa designata dell'una e dell'altra Parte contraente ed entrati nel territorio dell'altra Parte contraente cosi' come i carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo adibiti esclusivamente all'uso di detti aeromobili saranno esenti dai dazi doganali e da altri gravami e tasse imposti sulle merci al momento della loro entrata e uscita da detto territorio. 2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo e le provviste di bordo, introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'uso esclusivo dei detti aeromobili menzionati nel precedente paragrafo 1, saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione o altre spese e tasse similari al momento del loro arrivo o uscita da detto territorio. 3. I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo dei detti aeromobili da parte delle imprese designate sul territorio dell'altra Parte contraente e riesportati sono esenti da dazi doganali, imposte di consumo e altre spese e tasse nazionali. 4. Questo trattamento e' in aggiunta e non pregiudica l'articolo 24 della Convenzione di Chicago per quanto riguarda gli obblighi delle due Parti contraenti l'applicazione di questo trattamento e' soggetta alle disposizioni di controllo delle autorita' doganali delle Parti contraenti.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti godranno di possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulla rotte specificate tra i rispettivi territori. 2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra', in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che questa ultima esercisce sull'intero percorso o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle Parti contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sara' di offrire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' sufficiente a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta che provengano o sono diretti al territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa. Il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta imbarcati e sbarcati negli scali situati nel territorio di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa lungo itinerari specificati verra' assicurato tenendo presente il principio generale che la capacita' deve essere correlata: a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e il Paese di destinazione; b) alle esigenze del traffico dei Paesi attraversati, tenuto conto degli altri servizi di trasporto esercitati dalle imprese degli Stati compresi nella zona e c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso. 4. Per dare pratica attuazione ai principi contenuti nel presente articolo, si conviene che le imprese designate delle due Parti contraenti si consulteranno in vista della determinazione della capacita' da offrirsi sui servizi convenuti. Le imprese designate terranno costantemente informate le rispettive autorita' aeronautiche e, nel caso in cui non raggiungano un accordo sulla determinazione della capacita', rimetteranno a questo la soluzione della questione secondo la procedura prevista nell'articolo 8.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio quali gli "standards" di velocita' e di confort e le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente ai tassi delle commissioni di agenzia applicati in connessione con esse, devono essere concordate, se possibile - per ognuna delle rotte specificate - tra le imprese interessate, ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dalla Associazione per il trasporto aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti. 3. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche altra ragione una tariffa non possa essere concordata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo. 4. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3, la controversia deve essere regolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo. 5. Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le autorita' aeronautiche dell'una e dell'altra Parte contraente non la ritengono di proprio gradimento a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo. 6. Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, queste tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente su loro richiesta i dati periodici o altre statistiche che possano essere ragionevolmente richiesti allo scopo di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti dalla impresa designata della prima Parte contraente. Tali informazioni comprendono tutte le notizie richieste per determinare l'ammontare del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e le origini e destinazioni di tale traffico.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere le consultazioni tra le competenti autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti su qualunque questione relativa alla interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 45 giorni dalla data della richiesta e dovranno concludersi entro 60 giorni dal loro inizio. Qualsiasi decisione in tal modo concordata entrera' in vigore mediante lo scambio immediato di note diplomatiche. 2. Nell'eventualita' che un accordo non sia raggiunto entro i 60 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la questione sara' deferita, dietro richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale come previsto nel paragrafo 3 del presente articolo. 3. Il Tribunale arbitrale cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo sara' composto di 3 membri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle Parti contraenti ed il terzo, cittadino di un terzo Stato, sara' il presidente e la sua nomina verra' concordata tra i membri designati dalle Parti contraenti. La decisione del presidente sara' definitiva. 4. Se gli arbitri designati non si accordano sulla scelta del presidente oppure se il presidente non abbia raggiunto una decisione entro i 60 giorni dalla designazione degli arbitri, in tal caso ciascuna Parte contraente puo' demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale possa in seguito essere istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o, in caso che non esista un tribunale del genere, al Consiglio della detta organizzazione e le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni cosi' adottate. 5. Ciascuna Parte contraente sara' responsabile per le spese dell'arbitro da essa designato e del personale di cancelleria messo a disposizione e ambedue le Parti contraenti parteciperanno in misura pari a tutte le ulteriori spese rese necessarie dalle attivita' del tribunale comprese quelle sostenute dal presidente. 6. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa, designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concessa in base al presente Accordo all'altra Parte contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata di quella Parte contraente o all'impresa designata che si trovi in difetto.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di porre termine al presente Accordo. Tale comunicazione sara' inviata simultaneamente all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Nel caso in cui tale comunicazione venga inviata, il presente Accordo avra' termine 6 mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di detto periodo. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Il presente Accordo ed ogni scambio di Note in conformita' con l'articolo 8, (1) verra' registrato presso l'organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti contraenti, il presente Accordo verra' modificato per renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzato dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 20 giugno 1963 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo dell'Italia FELICE SANTINI Per il Governo del Ghana L. W. BENNEH

Accordo-Annesso

ANNESSO SEZIONE 1 Rotta operabile in entrambe le direzioni dell'impresa designata dal Governo del Ghana: Punti nel Ghana - Roma. SEZIONE 2 Rotta operabile in entrambe le direzioni dell'impresa designata dal Governo dell'Italia: Punti in Italia - Lagos - Accra. Note: (1) Senza diritti di traffico per l'impresa designata dell'Italia tra Lagos - Accra e viceversa. (2) Un punto puo' essere omesso su uno o su tutti i voli.

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA CONCERNING INTERNATIONAL AIR TRANSPORT. Parte di provvedimento in formato grafico

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