LEGGE 13 luglio 1965, n. 932
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei ed i Protocolli addizionali n. 1 e n. 2, firmati a Parigi il 21 maggio 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo ed ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 14 dell'Accordo, del paragrafo 2 del Protocollo addizionale n. 1 e dell'articolo 9 del Protocollo addizionale n. 2.
Art. 3
L'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo, prevista dalla legge 26 ottobre 1962, n. 1594, e' ridotta per l'anno 1965 a lire 894 milioni e 209 mila.
Art. 4
All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilita' derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente articolo 3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - GUI FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo
Accordo per l'istituzione del Centro internazionale di alti studi agronomici e mediterranei con Protocolli addizionali n. 1 e n. 2 (Parigi, 21 maggio 1962). Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.