LEGGE 3 luglio 1965, n. 933

Type Legge
Publication 1965-07-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. I

Accordo tra l'Italia ed il Venezuela sui trasporti aerei (Caracas, 4 luglio 1962) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA Considerando che entrambi gli Stati hanno aderito alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, e animati dal desiderio di vedere sviluppate le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, in conformita' alle disposizioni di tale Convenzione, hanno deciso di concludere un Accordo destinato a regolare i trasporti aerei fra i due Paesi, ed in conseguenza hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Annesso: a) l'espressione "Autorita' aeronautiche competenti", significa per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e per quanto riguarda il Venezuela, il Ministero delle comunicazioni o, in entrambi i casi qualsiasi persona o ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dai detti Ministeri; b) l'espressione "Impresa di trasporto aereo designata" significa l'impresa, che una delle Parti contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed, ai cui riguardi, sia stata fatta comunicazione alle autorita' aeronautiche competenti dell'altra Parte contraente, in conformita' alle disposizioni dell'articolo IV del presente Accordo; c) il termine "territorio" avra' il significato che gli viene dato nell'articolo 2 della Convenzione della aviazione civile internazionale, aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944; d) avranno applicazione le definizioni contenute nei paragrafi a), b) e d) dell'articolo 96 della suddetta Convenzione.

Accordo-art. II

Articolo II Ciascuna delle Parti contraenti concede all'altra Parte i diritti precisati nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei descritti in tale Annesso, i quali saranno indicati in appresso con la espressione "servizi convenuti".

Accordo-art. III

Articolo III Costituisce per entrambe le Parti contraenti un diritto fondamentale e primordiale l'esercizio del traffico aereo fra i propri rispettivi territori.

Accordo-art. IV

Articolo IV 1. - Ciascuno dei servizi convenuti puo' essere messo in esercizio immediatamente o in una data posteriore, a volonta' della Parte contraente alla quale si concedono i diritti, a condizione che: a) la Parte contraente alla quale i diritti siano stati accordati abbia designato una impresa di trasporto aereo per esercire la rotta o le rotte specificate; b) la Parte contraente che accorda i diritti abbia autorizzato l'impresa di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti cio' che essa fara' senza indugio, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo e nell'articolo VIII. 2. - L'impresa designata e' tenuta a fornire richiesta delle autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti la prova che essa e' in grado di adempiere a quanto prescritto delle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da tali autorita' per il funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

Accordo-art. V

Articolo V 1. - I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da diritti doganali sotto osservanza delle formalita' doganali prescritte nei rispettivi Paesi. 2. - Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali. 3. - I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili della impresa designata di una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio. 4. - I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'autorita' doganale dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Accordo-art. VI

Articolo VI I certificati di navigabilita' aerea, di abilitazione, e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte contraente e che siano in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte, nel funzionamento dei servizi convenuti. Ogni Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non accettare per i voli al di sopra del proprio territorio, i certificati di abilitazione e le licenze rilasciati ai suoi nazionali dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Accordo-art. VII

Articolo VII 1. - Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni di ciascuna Parte contraente, relativi all'entrata ed alla uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio, manovra e navigazione di detti aeromobili durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente. 2. - Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni che disciplinano nel territorio di ciascuna Parte contraente l'entrata, la permanenza e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, trasportati a bordo degli aeromobili, cosi' come quelle che si applicano alle formalita' di polizia, all'entrata, immigrazione passaporti, formalita' per l'uscita, dogana e quarantena, saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci a bordo degli aeromobili sui servizi convenuti.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione di esercizio all'impresa di trasporto aereo designato dall'altra Parte contraente, quando ne abbia prove sufficienti che una parte sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani di nazionali di quest'ultima Parte contraente o quando l'impresa di trasporto aereo non si conformi alle leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo VII, ovvero non adempia alle obbligazioni imposte dal presente Accordo e dal suo Annesso.

Accordo-art. IX

Articolo IX L'impresa designata dovra' provare a soddisfazione delle autorita' competenti dell'altra Parte di aver correttamente assicurato il pagamento delle indennita' per danni causati nel caso di incidenti a passeggeri, merci o beni secondo i limiti di responsabilita' riconosciuti dai due Paesi.

Accordo-art. X

Articolo X Se una delle Parti contraenti desiderera' introdurre una modifica parziale al presente Accordo, essa sollecitera' l'apertura di nuovi negoziati diplomatici, che dovranno iniziarsi nel termine di 60 giorni a partire dalla notificazione. Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare le condizioni dell'Annesso al presente Accordo, essa potra' sollecitare uno scambio di vedute tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Tale consultazione dovra' aver luogo entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica all'Annesso, concordata fra dette autorita', entrera' in vigore quando sia stata confermata mediante scambio di note per via diplomatica.

Accordo-art. XI

Articolo XI Ogni controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sara' oggetto - in primo luogo - di consultazione diretta fra le imprese interessate o fra le autorita' aeronautiche od infine fra i rispettivi Governi. Nel caso in cui nessuno di questi procedimenti conduca ad una composizione, la controversia sara' sottoposta ai mezzi di regolamento pacifico, riconosciuti dal diritto internazionale.

Accordo-art. XII

Articolo XII Il presente Accordo sara' registrato presso il Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 83 della Convenzione aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII Se nel futuro entrera' in vigore una Convenzione aerea multilaterale, ratificata dalle due Parti contraenti, il presente Accordo sara' modificato allo scopo di conformarlo alle disposizioni della detta Convenzione.

Accordo-art. XIV

Articolo XIV Ciascuna delle Parti contraenti potra', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sara' inviata contemporaneamente al Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. In tal caso, il presente Accordo cessera' di aver vigore 6 (sei) mesi dopo la data nella quale la suddetta notificazione sia stata ricevuta dall'altra Parte a meno che, per accordo fra le Parti contraenti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di tale termine. Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notificazione, questa si considerera' ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta al Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Accordo-art. XV

Articolo XV Il presente Accordo entrera' in vigore quando le Parti contraenti si saranno comunicate di avere adempiuto alle rispettive formalita' richieste dalle leggi in vigore. Fatto in Caracas il giorno quattro di luglio dell'anno millenovecentosessantadue, in doppio originale, nelle lingue italiana e castigliana, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana G. DE ASTIS Per il Governo della Repubblica del Venezuela M. FALCON

Accordo-Annesso

ANNESSO SEZIONE I Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela si riconoscono reciprocamente il diritto di fare esercire, da un'impresa di trasporto aereo da essi designata, i servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle allegate, escludendo ogni cabotaggio nel proprio territorio. SEZIONE II L'impresa di trasporto aereo designata da ciascuna delle Parti contraenti, secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Annesso, godra', nel territorio dell'altra Parte contraente ed in ciascuna delle rotte specificate nelle tabelle allegate del diritto di attraversare tale territorio senza atterrarvi e del diritto di atterrarvi per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale. SEZIONE III a) L'impresa di trasporto aereo designata da ciascuna delle Parti contraenti godra' inoltre, alle condizioni previste nella presente sezione, del diritto di imbarcare e sbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci nei punti indicati nelle tabelle allegate. b) L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti dovra' godere di un trattamento giusto ed equo, per disporre di uguali possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti tra i rispettivi territori. c) Le imprese designate dalle Parti contraenti dovranno tenere in considerazione gli interessi reciproci sugli itinerari comuni, in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi rispettivi. d) Le due Parti contraenti riconoscono che la frequenza dei servizi dalle imprese designate, la capacita' offerta per detti servizi, cosi' come le variazioni del tipo di aeromobili che rappresentino modifiche sostanziali nei servizi convenuti, saranno determinate d'accordo fra le autorita' aeronautiche dei due Paesi. SEZIONE IV a) Le tariffe saranno fissate in misura ragionevole tenendo specialmente conto della economia di esercizio, di un ragionevole profitto, delle tariffe applicate dalle altre imprese che eserciscono la medesima rotta - in tutto o in parte delle caratteristiche di ciascun servizio. b) Le tariffe che si applicano al traffico imbarcato o sbarcato in uno degli scali della rotta non possono essere inferiori a quelle applicate per lo stesso trasporto dalle imprese della Parte contraente che eserciscono servizi locali o regionali nel settore corrispondente della rotta. c) Le tariffe relative ai servizi convenuti fra le localita' del territorio italiano e del territorio venezuelano menzionate nelle tabelle allegate saranno determinate, nei limiti del possibile, mediante accordo fra le imprese designate italiana e venezuelana. A tal fine, le imprese procederanno: 1) Attraverso l'applicazione delle risoluzioni che siano state adottate seguendo la procedura della Associazione del Trasporto Aereo internazionale (I.A.T.A.) relativa alla fissazione delle tariffe. 2) Mediante accordo diretto, dopo consultazione se necessaria, con le imprese di trasporto aereo di terzi Paesi che effettuano il medesimo percorso in tutto o in parte. d) Le tariffe cosi' determinate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Tale periodo di tempo puo' essere ridotto in casi speciali, a condizione che le dette autorita' siano d'accordo. e) Se le imprese di trasporto aereo designate non raggiungano un accordo sulla determinazione di una tariffa in base alle disposizioni del paragrafo c) che precede, o se una delle Parti contraenti manifesti il suo disaccordo sulla tariffa che le sia stata sottoposta secondo le disposizioni del paragrafo d) che precede, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di raggiungere un accordo soddisfacente. In caso di divergenza fra le Parti contraenti sull'approvazione delle tariffe, si ricorrera' alle modalita' previste nell'articolo XI dell'Accordo. SEZIONE V A partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno comunicarsi non appena possibile le informazioni relative alle autorizzazioni che accordano alla propria impresa designata per esercire i servizi convenuti o tratti di essi. M. FALCON G. DE ASTIS

Accordo-Tabella

TABELLA DELLE ROTTE QUADRO Rotte italiane 1. - Dall'Italia, via Lisbona e Santa Maria delle Azorre fino a Caracas e viceversa. QUADRO II Rotte venezuelane 1. - Dal Venezuela, via Santa Maria delle Azorre, Lisbona e Madrid, fino a Roma e viceversa. Nota: Le imprese designate potranno omettere scali in uno, alcuni o tutti i voli. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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