DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1965, n. 941
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Vista la convenzione stipulata con la SIP-Societa' italiana per l'esercizio telefonico, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1959, n. 770;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 413;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, n. 214;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1098 del 19 gennaio 1965;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1110 del 27 aprile 1965;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1116 del 28 luglio 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 875;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unita' di tre minuti.
Art. 2
Per le Comunicazioni che si svolgono fra settori di uno stesso distretto la tariffa e' stabilita nella misura, indicata nei successivi articoli, indipendentemente dalla distanza. Per le comunicazioni che si svolgono tra distretti diversi, ai fini della determinazione delle distanze tariffarie, viene adottato il criterio della misurazione in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km.; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Fanno testo le distanze in linea d'aria determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei Comuni sede dei centri telefonici sopraddetti. Questi centri sono stabiliti dal Piano regolatore telefonico nazionale, approvato con il decreto ministeriale 11 dicembre 1957 e successive modificazioni.
Art. 3
Le tariffe ordinarie per le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice sono stabilite, per ogni unita' di tre minuti, nella seguente misura: comunicazioni distrettuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105 comunicazioni interdistrettuali: fino a 30 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 126 da oltre 30 km. fino a 60 km . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 195 da oltre 60 km. fino a 130 km. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 265 da oltre 130 km. fino a 250 km . . . . . . . . . . . . . . . . L. 350 oltre 250 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 420 Le tariffe indicate comprendono un compenso unitario fisso di L. 20, il quale spetta per intero alla Societa' concessionaria del servizio telefonico. Detto compenso e' dovuto anche per ogni unita' di conversazione internazionale in partenza.
Art. 4
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario verra' applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli articoli 1 e 3 del presente decreto: Numero degli impulsi per ogni unita di 3° a) comunicazioni settoriali...................... 2 b) comunicazioni distrettuali.................... 7 c) comunicazioni interdistrettuali: fino a 30 km.................................. 8 da oltre 30 km. fino a 60 km.................. 13 da oltre 60 km. fino a 130 km................. 18 da oltre 130 km. fino a 250 km................ 23 oltre 250 km.................................. 28 Valore di ciascun impulso: L. 15.
Art. 5
La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico verra' applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella: Numero Primo degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) a) comunicazioni settoriali........ 1 70,0 b) comunicazioni distrettuali...... 1 20,0 c) comunicazioni interdistrettuali: fino a 30 km....................... 2 16,0 da oltre 30 km. fino a 60 km....... 3 10,5 da oltre 60 km. fino a 130 km...... 4 8,0 da oltre 130 km. fino a 250 km..... 4 6,0 oltre 250 km....................... 4 5,0 Valore di ciascun impulso: L. 15.
Art. 6
Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali effettuate durante le ore notturne (dalle ore 23 alle ore 7) o nei giorni festivi (dalle ore zero alle ore 24) sono cosi' fissate: a) comunicazioni stabilite tramite operatrice: distrettuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65 interdistrettuali: fino a 30 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 75 da oltre 30 km. fino a 60 km . . . . . . . . . . . . . . . L. 110 da oltre 60 km. fino a 130 km. . . . . . . . . . . . . . . L. 145 da oltre 130 km. fino a 250 km . . . . . . . . . . . . . . L. 185 oltre 250 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220 b) comunicazioni effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario: Numero degli impulsi per ogni unita di 3° distrettuali....................................... 4 interdistrettuali fino a 30 km..................................... 5 da oltre 30 km. fino a 60 km..................... 7 da oltre 60 km. fino a 130 km.................... 10 da oltre 130 km. fino a 250 km................... 12 oltre 250 km..................................... 15 c) comunicazioni effettuate in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico Numero Primo degli impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) distrettuali....................... 1 40,0 interdistrettuali: fino a 30 km........................... 2 32,0 da oltre 30 km. fino a 60 km........... 3 21,0 da oltre 60 km. fino a 130 km.......... 4 16,0 da oltre 130 km. fino a 250 km......... 4 12,0 oltre 250 km........................... 4 10,0 Valore di ciascun impulso: L. 15.
Art. 7
L'utente ha facolta' di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello, ove esista, in teleselezione.
Art. 8
La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuata da posti pubblici o da apparecchi a prepagamento, e' stabilita in L. 45 per ogni conversazione. Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali od interdistrettuali, oltre alla relativa tariffa extraurbana e' dovuta, per ogni comunicazione, la tariffa di cui al comma precedente. Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma e' applicata una sola volta.
Art. 9
La soprattassa prevista dall'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' stabilita nella misura di L. 20 per ogni unita' di conversazione e si applica alle conversazioni distrettuali, interdistrettuali ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati e dai posti telefonici pubblici. Essa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli del presente decreto. Su detta soprattassa spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quota di L. 5, che verra' acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento allo speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.
Art. 10
Le comunicazioni distrettuali ed interdistrettuali tramite operatrice, richieste con la qualifica di "urgente", sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa di cui all'art. 9 che resta invariata.
Art. 11
Quando una conversazione non ha luogo perche' al momento in cui e' stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, e' dovuta una tassa pari alla terza parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unita' della conversazione. Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta dovra' corrispondere una tassa pari alla terza parte dell'unita' di conversazione ordinaria feriale diurna.
Art. 12
Per l'invio di un preavviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente dovra' pagare una tassa pari alla terza parte della corrispondente tariffa ordinaria feriale diurna. Per l'invio di un avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre alla tassa indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, ed un terzo della tariffa di cui all'art. 8 del presente decreto in base alle modalita' ivi previste.
Art. 13
Le conversazioni scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate conversazioni urbane agli effetti tariffari.
Art. 14
Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.
Art. 15
Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere, un compenso di L. 15 per ogni comunicazione documentata.
Art. 16
Le disposizioni del presente decreto si applicano per il traffico tramite operatrice dal 1 agosto 1965 e per il traffico teleselettivo gradualmente a partire dalla predetta data con estensione integrale della nuova regolamentazione entro il 30 settembre 1965.
SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 24. - VILLA
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