DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. 945

Type DPR
Publication 1965-05-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, recante norme per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 461, recante integrazione e modifiche alla legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta l'opportunita' di integrare il citato regolamento in relazione all'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvato il regolamento per la esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1965

Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 31. - VILLA

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 giugno 1964, n. 461 - art. 1

Regolamento per l'esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale. Art. 1. Disposizioni di carattere generale Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono integrate da quelle di cui agli articoli seguenti.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 giugno 1964, n. 461 - art. 2

Art. 2. Eta' della nave L'eta' della nave e' calcolata per differenza tra l'anno in cui e' presentata la domanda di ammissione ai benefici della legge e quello della prima immatricolazione della nave stessa.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 giugno 1964, n. 461 - art. 3

Art. 3. Documenti da presentare a corredo della domanda La domanda di concessione dei benefici previsti dalla legge deve essere corredata dei seguenti documenti: certificato delle autorita' del Paese del quale la nave batte la bandiera attestante la stazza lorda, i servizi cui la nave e' abilitata, nonche' l'anno della prima immatricolazione; descrizione delle caratteristiche della nave distinte in scafo, apparato motore e allestimento; indicazione del peso complessivo della nave scarica e asciutta con esclusione della zavorra fissa. A richiesta del Ministero della marina mercantile devono essere presentati una relazione sullo stato di efficienza della nave e la distinta del peso dello scafo, dell'apparato motore e dell'allestimento nonche' gli altri documenti ritenuti opportuni. I documenti devono essere prodotti in duplice copia e possono essere presentati anche successivamente alla presentazione della domanda.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 giugno 1964, n. 461 - art. 4

Art. 4. Determinazione del prezzo Il prezzo di acquisto della nave e' determinato dal Ministero della marina mercantile sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente e tenendo conto dell'andamento del mercato del naviglio usato.

Regolamento per l'esecuzione della L. 21 giugno 1964, n. 461- art. 5

Art. 5. Rinvio al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;987) Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le norme del regolamento approvato col [decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;987), compatibilmente con la disciplina dell'acquisto all'estero delle navi. SPAGNOLLI - COLOMBO

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