DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 958

Type DPR
Publication 1965-06-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

Le foreste di cui all'allegato "A" del presente decreto di proprieta' dello Stato nel territorio regionale sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'articolo 55, n. 1, dello Statuto, con effetto dal 1 gennaio 1965. Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in tutti i rapporti relativi ai beni forestali esistenti nel territorio della Regione, esclusi quelli appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, nonche' nella concessione di pertinenze idrauliche disposte in favore dell'Azienda statale foreste demaniali. L'Azienda autonoma delle foreste demaniali, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmettera' un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvedera' alla nomina dei delegati regionali che parteciperanno alla stesura dei verbali di consegna.

Art. 2

Le miniere, le acque minerali e termali, le cave e torbiere di cui all'allegato "B" del presente decreto sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione con effetto dal 1 gennaio 1965. Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni di cui all'art. 55, numeri 2 e 3, dello Statuto regionale. Le intendenze di finanza operanti nella Regione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederanno a trasmettere elenchi descrittivi dai beni oggetto del trasferimento, compresi nel territorio della propria circoscrizione, al Ministero delle finanze e al Presidente della Giunta regionale, per le eventuali osservazioni. Entro 6 mesi dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Ministro per le finanze, gli Uffici tecnici erariali operanti nella Regione provvederanno alla consegna di detti beni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento dei delegati delle rispettive intendenze di finanza e della Regione. Gli esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale, nonche' alle intendenze di finanza competenti.

Art. 3

Qualora con legge dello Stato alcuni giacimenti minerari venissero dichiarati di interesse nazionale, si procedera', con successive norme d'attuazione a stabilire i limiti e le condizioni per l'esercizio delle relative potesta' regionali.

Art. 4

Gli elenchi descrittivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi. I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1 gennaio 1965.

Art. 6

L'Amministrazione regionale deve tener aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonche' un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 7

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto o tributo.

Art. 8

Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1965

Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 36. - VILLA

Allegato A

ALLEGATO A Elenco indicativo delle foreste da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia Udine: 1) F.D. Fusine Valromana in comune di Tarvisio; 2) F.D. Prescudino in comune di Barcis; 3) F.D. Consiglio (parte orientale) in comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo. Trieste: 1) FF.DD. Triestine in diversi Comuni. Gorizia: 1) Segheria demaniale di Gorizia in comune medesimo.

Allegato B

ALLEGATO B Elenco indicativo dei beni patrimoniali indisponibili (art. 55, numeri 2 e 3 dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Gorizia: 1) "Terme Romane in comune di Monfalcone. Trieste: - negativo. Udine: 1) "Fonte Pudia" - in comune di Arta; 2) "Sorgente Nuova" nei comuni di Malborghetto e Valbruna; 3) "Bargnet" in comune di Vito d'Asie; 4) "Aupa" in comune di Maggio Udinese; 5) Miniere patrimoniali di Cave del Predil in comune di Tar- visio.

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