LEGGE 14 luglio 1965, n. 963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e sfera di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.
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