LEGGE 26 luglio 1965, n. 966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.
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