LEGGE 26 luglio 1965, n. 968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara è concessa una mensilità straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1 giugno 1965.
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