LEGGE 26 luglio 1965, n. 970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi, effettuati o da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, non si applica la disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.