LEGGE 26 luglio 1965, n. 974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, è prorogato di quattro mesi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1965 SARAGAT MORO - GUI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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