LEGGE 26 luglio 1965, n. 975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo 1 primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è data facoltà di optare per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche se l'assistenza stessa spetti loro per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia. La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere purchè l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni: 1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica; 2) assistenza ospedaliera; 3) assistenza farmaceutica; 4) assistenza integrativa sanitaria. La facoltà di opzione deve essere esercitata dal titolare della pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non venga revocata entro il 30 novembre. L'esercizio della opzione è operante anche per i familiari considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare di pensione che ha esercitato l'opzione.
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