DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. 979
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa approvato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successive modificazioni; Veduta la legge 24 luglio 1957, n. 756; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 44. - VILLA
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 1
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa Art. 1. La Scuola normale superiore di Pisa, Istituita da Napoleone I con decreto del 29 gennaio 1813, ha per iscopo: 1) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano; 2) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria. A tal fine, la Scuola accoglie in due sezioni distinte, maschile e femminile, studenti iscritti alla Facolta' di lettere e filosofia od alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa, nonche' i laureati di dette Facolta' in tutte le Universita' della Repubblica, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 2
Art. 2. La Scuola normale superiore, in conformita' a quanto e' prescritto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592) e' Istituto d'istruzione superiore ed ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 3
Art. 3. Il governo della Scuola appartiene: 1) al direttore; 2) al vice-direttore; 3) al Consiglio direttivo. Al Consiglio direttivo spetta il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola; al direttore spetta particolarmente di esercitare tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, disciplinare e amministrativo che gli sono deferite dal presente statuto e dal regolamento interno. Il direttore e' coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal vice-direttore ed e' da lui sostituito in caso di assenza od impedimento.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 4
Art. 4. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori di ruolo delle Facolta' di lettere o filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Universita'; oppure fra i professori di ruolo della Scuola. Durano in carica un quadriennio solare e puo' essere riconfermato.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 5
Art. 5. Il vice-direttore e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, fra i professori di ruolo della Scuola o fra i professori di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa. Dura in carica un biennio e puo' essere riconfermato.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 6
Art. 6. Il Consiglio direttivo e' composto: 1) dal direttore della Scuola che lo presiede; 2) dal rettore dell'Universita' di Pisa; 3) dai presidi della Facolta' di lettere e filosofia e della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa; 4) dal vice-direttore della Scuola; 5) dai professori di ruolo della Scuola. Vice-presidente del Consiglio direttivo e' il vice-direttore della Scuola, segretario del Consiglio e' il direttore amministrativo della Scuola; egli assiste alle sedute senza diritto a voto. Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona. Potra' inoltre essere chiamato a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che abbia donato un capitale di valore non inferiore a lire 9.000.000. Quando i membri di cui ai due commi precedenti eccedano il numero di tre, il rettore dell'Universita' di Pisa designera', quali componenti del Consiglio, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali: detti professori dureranno in carica un biennio e potranno essere confermati.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 7
Art. 7. Il Consiglio direttivo e' costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Per i mutamenti di persone dovuti all'avvicendarsi di esse nelle cariche, di cui ai numeri 1) a 5) del primo comma dell'art. 6, non occorre autorizzazione ministeriale. Il Consiglio direttivo puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare persista a violarle. Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio, il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita', da stabilirsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sono poste a carico del bilancio della Scuola. Nel caso in cui i professori di ruolo della Scuola appartengono tutti alla Classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sara' chiamato a far parte del Consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della Facolta' di lettera e filosofia dell'Universita' di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella Scuola.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 8
Art. 8. L'anno accademico della Scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 9
Art. 9. La Scuola si compone di due classi: classe di lettere e filosofia; classe di scienze matematiche, fisiche e naturali. Ogni classe comprende: a) un corso ordinario di studi per gli alunni iscritti alla corrispondente Facolta'; b) un corso di perfezionamento per i laureati.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 10
Art. 10. I due corsi ordinari hanno la durata di 4 anni accademici. In essi, tanto per la classe di lettere, quanto per quella di scienze, sono contemplati: 1) corsi di lezioni cattedratiche; 2) corsi di lettorato di lingua francese, tedesca, inglese; 3) corsi di seminario costituiti da esercitazioni di carattere scientifico e da conferenze.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 11
Art. 11. Gli insegnamenti per i singoli corsi delle due classi vengono stabiliti dal Consiglio direttivo in relazione alle esigenze della Scuola, alla disponibilita' finanziaria e alla possibilita' di affidare a persona idonea gli insegnamenti medesimi. Le esercitazioni scientifiche di seminario e le conferenze verteranno su materie, che saranno stabilite anno per anno dal direttore della Scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo. La Scuola potra' contribuire alle maggiori spese, che gli istituti scientifici dell'Universita' di Pisa dovessero sostenere per esercitazioni di carattere sperimentale, nella misura che sara' fissata volta per volta dal Consiglio direttivo su proposta del direttore. Alle esercitazioni di seminario sono ammessi, a giudizio del direttore, alunni del corso ordinario, di regola del terzo e del quarto anno, e alunni del corso di perfezionamento. Tutti i corsi della Scuola, eccettuati i lettoriati, possono essere frequentati anche da giovani studenti o laureati, delle Facolta' di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, che diano affidamento alla Direzione, la quale, sentito il parere, caso per caso del professore del corso, rilascia speciale autorizzazione.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 12
Art. 12. I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno e' subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo. In questo periodo i laureati perfezionandi: 1) preparano una dissertazione; 2) frequentano corsi e Istituti della Scuola e dell'Universita'.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 13
Art. 13. La Scuola rilascia: a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario un diploma di licenza; b) agli alunni che abbiano seguito il corso di perfezionamento un diploma di perfezionamento. I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Presidente della Repubblica. Agli alunni che abbiano frequentato con profitto il seminario e' rilasciato un attestato firmato dal direttore e dal professore competente.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 14
Art. 14. La biblioteca, della Scuola e' a disposizione dei professori ed alunni della Scuola e dei professori dell'Universita' di Pisa. Il prestito e' consentito ai professori, ad alunni della Scuola ed ai professori dell'Universita' di Pisa. Gli alunni non possono portare i libri fuori dei locali della Scuola. Altre particolari norme sul funzionamento della biblioteca sono contenute nel regolamento interno.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 15
Art. 15. Secondo quanto e' prescritto dall'[art. 63 del regio decreto-legge 2 agosto 1931, n. 1227](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-08-02;1227~art63), alla Scuola e' concesso il perpetuo e gratuito uso degli immobili di pertinenza dello Stato posti a suo servizio ed e' assegnato in proprieta' il materiale di qualsiasi natura di cui dispone.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 16
Art. 16. Le rendita della Scuola sono costituite: a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati; c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 17
Art. 17. I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola - ivi compresi i beni immobili di cui la Scuola stessa gode l'uso - devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna dello seguenti categorie di beni: 1) beni immobili di proprieta' della Scuola; 2) beni immobili in uso della Scuola; 3) beni mobili fruttiferi; 4) beni mobili infruttiferi. La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 18
Art. 18. L'anno finanziario della Scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio. Il Consiglio direttivo provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale, stanziando anche un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possano manifestarsi dopo l'approvazione di esso. Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in caso di urgenza, provvede il direttore, che ne riferisce poi al Consiglio direttivo nella prima adunanza. Il rendiconto consuntivo e' approvato dal Consiglio direttivo entro il mese di gennaio. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta', al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, sono esercitate dal Consiglio direttivo.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 19
Art. 19. Nessuna spesa puo' essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio, che non possono, in alcuni caso, essere oltrepassati. I pagamenti sono effettuati mediante mandati che debbono essere firmati dal direttore o, in sua assenza, dal vice-direttore, dal direttore amministrativo e dal ragioniere. Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in basa al documento giustificativo della spesa, munito dell'ordine del direttore o, in sua assenza, o impedimento, dal vice-direttore, e del visto del direttore amministrativo.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 20
Art. 20. Per le spese giornaliere e per quelle ordinarie, di lieve entita', provvede direttamente l'economo sotto la sua personale responsabilita', con apposito fondo messo a sua disposizione secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 21
Art. 21. Il servizio di cassa della Scuola e' affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', con deliberazione del Consiglio direttivo.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 22
Art. 22. La Scuola provvede a proprie spese alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 23
Art. 23. Fino al limite di L. 1.200.000 le spese possono essere eseguite in economia secondo le norme stabilite dal regolamento interno. Tutte le spese e tutti i contratti eccedenti il limite anzidetto devono essere precedute da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio direttivo. In casi eccezionali o di urgenza il Consiglio puo', con motivata deliberazione, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese o contratti superiori al limite suddetto ma non eccedenti L. 3.000.000. Per spese eccedenti lire 3.000.000, l'omissione di tale formalita' deve essere autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione. Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti alienazioni, trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui sono esecutive solo dopo che siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione. Quando trattasi di alienazione di materiali fuori uso, non occorre l'approvazione di cui al comma precedente.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 24
Art. 24. Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili. Egli e' responsabile della buona conservazione dei beni di pertinenza della Scuola.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 25
Art. 25. Il direttore ed i componenti del Consiglio direttivo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, per dolo o colpa grave.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 26
Art. 26. Il direttore, il vice-direttore e i professori di ruolo della Scuola possono avere l'alloggio e, dal 16 ottobre al 15 luglio, il vitto nella Scuola, pagando, a titolo di rimborso di spese, una quota mensile fissata dal Consiglio direttivo anno per anno. In ogni caso, uno di essi e' obbligato ad avere alloggio e vitto nei locali della Scuola.
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa- art. 27
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