DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
((Per l'ammissione nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e' richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio)). E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.
Art. 2
Per l'ammissione nella carriera di concetto di ragioneria delle Prefetture e' richiesto il diploma, di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), ovvero il corrispondente diploma previsto dall'ordinamento anteriore.
Art. 3
Per l'ammissione nella carriera esecutiva - ruolo del personale di archivio e ruolo del personale degli uffici copia - della Amministrazione civile dell'interno e' richiesto il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.
Art. 4
I programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi ed esami di promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno sono stabiliti nell'allegato al presente decreto.
Art. 5
Nella prova orale sulla lingua straniera, prevista nei programmi d'esame dei concorsi di ammissione alla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed alla carriera di concetto di ragioneria delle Prefetture, nonche' dei concorsi e esami di promozione nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, i candidati devono dimostrare di sapere tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa. Nel caso che il candidato sostenga la prova orale su piu' di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, la Commissione giudicatrice potra' assegnare un maggior punteggio, non superiore ad un decimo. Il maggior punteggio, assegnato al sensi del precedente comma, e' aggiunto alla votazione complessiva, stabilita a norma dell'art. 9, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 6
Le prove d'esame dei concorsi di ammissione alle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno hanno luogo in Roma o in altra citta', capoluogo di Provincia. Le prove scritte e le prove pratiche possono avere luogo anche in piu' sedi. La determinazione della sede o delle sedi delle prove d'esame dei concorsi di cui al precedente comma, e' indicata nei relativi bandi. Le prove d'esame dei concorsi e degli esami di promozione nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno hanno luogo in Roma.
Art. 7
Le prove scritte dei concorsi ed esami, di cui al presente decreto, sono espletate in giorni distinti per ciascuna di esse e per ciascuna prova sono assegnate ai candidati: 8 ore, per i concorsi ed esami nelle carriere direttive amministrativa e di ragioneria; 6 ore, per i concorsi nella carriera di concetto di ragioneria; 4 ore, per i concorsi nella carriera esecutiva - ruolo del personale degli uffici copia e ruolo del personale di archivio. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. In ogni caso devono consegnare le minute ed i fogli, ricevuti dalla Amministrazione e non utilizzati.
Art. 8
Il segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi di ammissione e dei concorsi ed esami di promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio matricola della Direzione generale degli affari generali e del personale, non appena espletato il concorso o l'esame, un certificato contenente i punteggi riportati dai candidati risultati vincitori nei concorsi di ammissione e i punteggi riportati da tutti gli impiegati, vincitori e non vincitori, nei concorsi ed esami di promozione. Dei punteggi, di cui al precedente comma, deve essere presa nota nel fascicolo personale degli impiegati interessati.
Art. 9
Nel mese di gennaio di ciascun anno e' data notizia al Ministero della difesa del numero dei posti nella dotazione unica delle qualifiche iniziali dei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, che, a termini dell'art. 352, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere assegnati a sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia. Nella comunicazione, di cui al precedente comma, devono essere indicate, secondo le vacanze esistenti nelle relative piante organiche, le sedi di servizio della Amministrazione, cui i concorrenti, in caso di nomina, verranno assegnati, rispettando possibilmente le aspirazioni manifestate e l'ordine di precedenza nella nomina.
Art. 10
Le domande presentate per concorrere ai posti riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, dalle quali deve risultare che gli aspiranti accettano senza, riserva il passaggio all'impiego civile e si obbligano, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, tra quelle indicate nella comunicazione di cui ai precedente articolo, debbono essere, dalla competente autorita', corredate, oltre che dalle copie dei togli matricolari, da appositi elenchi nominativi, dai quali si possa: desumere il grado, l'ordine di precedenza nella nomina degli aspiranti e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli Stessi percepiti.
Art. 11
Le assunzioni nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, che, a termini delle disposizioni vigenti, possono essere disposte senza il procedimento del pubblico concorso, sono subordinate all'accertamento, oltre che degli altri requisiti prescritti, del requisito della capacita' di svolgere correttamente le mansioni di dattilografo o di stenografo. L'Amministrazione deve accertare il requisito, di cui al precedente comma, mediante apposita prova della durata di non meno di un'ora.
Art. 12
Il presente decreto ha effetto dal 1 luglio 1965 e da tale data ((sono abrogate le norme del titolo I, capi I, II, III, IV, V e VI, e del titolo II)) del regio decreto 4 aprile 1938, n. 417. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, l'art. 4 del presente decreto ha effetto per i concorsi di ammissione e per i concorsi ed esami di promozione, che saranno banditi dal 1 gennaio 1966. L'allegato al presente decreto sara' munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.
SARAGAT MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1165 Registro n. 196
Atti del Governo, foglio n. 61. - VILLA
Allegato
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