LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita da quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.