DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. 1046

Type DPR
Publication 1965-06-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e lo atto aggiuntivo annessi stipulati in Torino rispettivamente in data 4 dicembre 1964 ed 8 aprile 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi silla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino nella tabella, d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare dagli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti del contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1965

Atti del Governo registro n. 198, foglio n. 105. - VILLA

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 1

Repertorio n. 390 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino, il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino per la istituzione di una cattedra per l'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche presso l'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' quattro del mese di dicembre in Torino nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via G. Verdi, 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1062 a redigere e a ricevere gli atti e i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'articolo 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, omessa la presenza del testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella, sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dott. Ivo Mattucci, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino in data 23 novembre 1964; Jona prof. Luciano, nato a Chieri il giorno 24 marzo 1897 e residente in Torino, corso Vittorio Emanuele, 61, nella sua qualita' di assessore anziano del comune di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 21 settembre 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 ottobre 1964; Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, e residente in Torino, corso Lecce n. 57, nella sua qualita' di presidente della Giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 28 luglio 1964 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 agosto 1964; Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monf. Il giorno 9 maggio 1885 e residente in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 10, nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal dott. Angelo Colombo, direttore generale della Cassa di Risparmio di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, in data 21 ottobre 1964. I detti comparenti della cui identita' e capacita' giuridica lo ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per loro espressa volonta' e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copie autentiche al presente atto, rispettivamente sotto la lettera A), B), C), e D). Premesso: che presso l'Universita' degli studi di Torino esiste attualmente un corso di laurea in Scienze politiche annesso alla Facolta' di giurisprudenza; che lo studio delle scienze politiche ha ormai raggiunto una autonoma configurazione sia nei confronti delle discipline giuridiche che di quelle economiche, per cui il comune di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento rispettivamente di 3/8, 3/8 e 2/8 il finanziamento di una cattedra' per l'insegnamento di una materia nel corso di laurea in Scienze politiche; che il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza, con deliberazioni del 15 febbraio 1964 e 30 novembre 1964, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione in data 23 novembre 1964, il Senato accademico con deliberazione dei 21 ottobre 1964 hanno esaminato ed approvato entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la Istituzione mediante convenzione, di una cattedra per l'insegnamento di una materia nel corso di laurea in Scienze politiche. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Provincia, la Citta' e la Cassa di risparmio di Torino, affinche' venga istituita una cattedra di ruolo da destinarsi a una materia del corso di laurea in Scienze politiche, il che concorrera' a favorire la formazione della Facolta' di Scienze politiche presso l'Universita' di Torino, si impegnano a versare nelle rispettive quote di tre ottavi ciascuna la Provincia e la citta' di Torino, e di due ottavi la Cassa di risparmio all'Universita' medesima, i seguenti contributi da destinare al finanziamento, del posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nel casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in un unica soluzione all'atto della nomina o dei trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 3

Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Provincia, la Citta' e la Cassa di risparmio di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna proporzionalmente ed in corrispondenza il relativo contributo, in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, gli enti predetti si impegnino, altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo istituito con la presente convenzione. L'Universita' di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previsti dall'articolo 3, secondo comma.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina e del trasferimento del primo titolare della cattedra in oggetto e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso, ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Convenzione istituzione cattedra laurea Scienze politiche Università Torino-art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto lo ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali. L'atto consta di numero tre fogli scritti su numero otto facciate. Firmato in originale: Mario ALLARA - Luciano JONA - Paolo RICALDONE - Giuseppe GROSSO - Angelo COLOMBO - IVO MATTUCCI Adolfo Lolli, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 7 dicembre 1964, n. 1358, volume 34 atti pubblici amministrativi. Esatte lire: esente. Per il direttore, il capo reparto direttore di cl. 2ª: VIARENGO La presente copia, redatta in carta libera, con la riproduzione degli allegati, e' conforme all'originale ed e' firmata per ogni singolo foglio. Torino, addi' 10 dicembre 1964 L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Atto aggiuntivo convenzione istituzione professore laurea Scienze politiche-art. 1

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