LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103

Type Legge
Publication 1965-08-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. La vigilanza si estende: a) alla formazione tecnico-professionale; b) all'accertamento del titolo di abilitazione; c) all'esercizio dell'arte predetta.

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