LEGGE 4 agosto 1965, n. 1103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. La vigilanza si estende: a) alla formazione tecnico-professionale; b) all'accertamento del titolo di abilitazione; c) all'esercizio dell'arte predetta.
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