LEGGE 1 ottobre 1965, n. 1110
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è prorogata al 31 dicembre 1965. Alla stessa data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2 ottobre 1965 di cui, rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30.
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