DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Type DPR
Publication 1965-08-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 1

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2

Nulla 6 innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.

Art. 3

Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e lo Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti. Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, puo' essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa, la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.

Art. 4

I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositera' le firme dei funzionari autorizzati al rilascio. Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'Amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Art. 5

Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.

Art. 6

Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potra' provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge. Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione. I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sul quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.

Art. 7

Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 8

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 9

Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali. Relativamente all'esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero stesso. Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art. 10

L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, e' stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 11

I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio, sentita l'Amministrazione regionale. Degli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale o internazionale, di cui al precedente comma, fa parte un rappresentante della Regione.

Art. 12

Nulla e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, nonche' per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni del Distretto minerario di Trieste. La Regione puo' tuttavia avvalersi dei suddetti uffici per l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 13

Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Art. 14

La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttivita'.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTITUZIONI RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 15

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 16

Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalita' da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 17

Le attribuzioni gia' spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' quello di classifica delle medesime sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.((1))

Art. 18

Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera e del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1044, e quello del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui all'art. 10, lettera e del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro. I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.((1))

Art. 19

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.((1)) I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale, organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale. L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Art. 20

I provvedimenti gia' di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e locanda e' di vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.((1))

Art. 21

Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 22

((Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; b) espropriazione per pubblica utilita', eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato; c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni)).

Art. 23

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi. Approva altresi' i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 24

Il Comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' integrato con tre membri aventi voto deliberativo designati dal Presidente della Giunta regionale. Per l'urbanistica e per le opere di interesse locale e regionale, fino a quando la Regione non avra' diversamente disposto, il Comitato stesso svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 25

Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli uffici del Genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive. Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e gli uffici da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, per esercitare le funzioni riservate allo Stato.

Art. 26

((Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a: a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8; b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane; c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico; d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche; e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi; f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali; g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria; h) opere e lavori di riparazione di danni bellici; i) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative a materia di competenza statale, nonche' gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione ed entita' particolarmente gravi)).

Art. 27

Gli Istituti autonomi per le case popolari nella Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite a totale carico dello Stato. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli Istituti predetti sono comunicati, a cura degli Istituti stessi, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031, unitamente all'atto di controllo regionale. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R 25 NOVEMBRE 1975, N. 902)).

Art. 28

Qualora le piccole derivazioni di cui all'art. 6 cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della Regione, le attribuzioni a questa spettanti sono esercitate di intesa con l'autorita' statale competente. Alla visita di istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque di competenza statale e' invitato un rappresentante della Regione. La Regione puo' presentare osservazioni, richieste ed opposizioni fino alla pronuncia definitiva dell'organo consultivo competente, in merito a domande di rilascio e di rinnovazione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche di competenza dello Stato, ed e' inoltre legittimata ad agire ed a proporre ricorsi avverso i relativi provvedimenti. La Regione dovra' essere sentita per la concessione delle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 13, comma primo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione, la quale esprime il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 29

Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonche' copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.

Art. 30

Sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilita' per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonche' quella di indifferibilita' e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal Presidente della Giunta regionale. Per le stesse opere, al Presidente della Giunta regionale sono devolute, altresi', sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilita' e d'occupazione temporanea e d'urgenza. I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilita', all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI UFFICI STATALI E' PERSONALE

Art. 31

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.