LEGGE 29 settembre 1965, n. 1117
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è dovuta nella aliquota fissa del 26,50 per cento. L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti. Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli è concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine un abbuono del 28,301886 per cento sull'imposta unica liquidata a norma del presente articolo. Per ogni concorso l'abbuono non può superare lire 20 milioni.
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