DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Type DPR
Publication 1965-06-30
Ultimo aggiornamento 2023-11-19
State In force
Source Normattiva
articles 296
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In virtu' delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti: a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;((39)) c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.(8) Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di societa' cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b). I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).(4a)

Art. 206

((Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili)).

Art. 207

Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del Codice civile, anche so i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo. Le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all'alimentazione deo prodotti agricoli, quandosiano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nall'assicurazione a norma del presente titolo. Sono altresi' soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1986, N. 778)).

Art. 208

Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante dannose e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli. E' soggetta, altresi', alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino. Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie e', considerata come tale anche la carbonizzazione.

Art. 209

Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine. Dette prestazioni spettano, altresi', alle persone previste all'art. 205) che, nelle condizioni di cui ai numeri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione dei quelle di cui ai numeri 7), B), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26).((21))

Capo II Oggetto dell'assicurazione.

Art. 210

L'assicurazione secondo il presente titolo comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente il lavoro, assoluta o pariale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo piu' di tre giorni. Deve considerarsi come inabilita' permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga, completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve considerarsi come inabilita' permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, in conformita' della tabella allegato n. 2. Si considera come inabilita' temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro. Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. ((L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato)). Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Art. 211

L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208.((27)) Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capo III Prestazioni.

Art. 212

Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennita' per inabilita' temporanea e a quelle in rendita, nonche' ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.

Art. 213

((L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Ove la durata dell'inabilita' di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente)). Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'articolo 73.

Art. 214

Nei casi di inabilita' permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. Valgono, altresi', per la valutazione delle inabilita' i criteri specificati nell'art. 78.

Art. 215

Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6.((30)) A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.(11)

Art. 216

Le indennita' liquidate agli infortunati di eta' non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di eta', alla misura prevista per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni.

Art. 217

Le rendite sono integrate in conformita' alle disposizioni dell'art. 77.

Art. 218

Nei casi di invalidita' permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 ((e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella)) , nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti. L'assegno e' erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non e' cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo e' consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari.(18)

Art. 219

Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al venti per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta. Il valore capitale delle rendite e' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 220

Ai titolari di rendita per inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento ((e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento)), con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dell'art. 77, puo' essere concesso, il solo scopo d'investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purche' siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in eta' non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati negli articoli che seguono.

Art. 221

Il riscatto di capitale della renditadi cuiall'articolo precedente e' condizinato alla dimostrazione da parte del titolare del possesso de requisiti personali e familiari di legge e dell'utilita' dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso. Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonche' le opere di miglioramento fondiario. Le macchine agricole, per il cui acquisto puo' essere concesso il riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilita' in relazioni all'entita' ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere usate.

Art. 222

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste. L'Istituto predetto ha facolta' di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorita' competenti.

Art. 223

Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all'art. 220 e' calcolato in base alle tabelle approvale con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il valore capitale della rendita e' calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

Art. 224

Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 puo' essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili. Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate sia no suscettibili di modificazioni, la rendita puo' essere riscattata in misura non superiore alla meta'. L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entita' dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione puo' essere corrisposto, sempreche' permangano le condizioni richieste dall'art. 220.

Art. 225

Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilita' permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82, e' decurtato dell'importo corrispondente alla rendita gia' riscattata. Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art. 231, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

Art. 226

A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 6 autorizzato: a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere Alienati o ipotecati, sotto pena di nullita', prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di Compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente; b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico; c) a corrispondere direttamente ai venditore, nell'acquisto delle macchine agricole, il relativo prezzo; d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Art. 227

Sulle domande di riscatto previste all'art. 222, decide il Comitato esecutivo dell'Istituto assicuratore il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciari entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 228

Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente e' ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

Art. 229

L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all'art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche chirurgiche e proteiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi dal lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle Vigenti disposizioni legislative.

Art. 230

Alla revisione delle rendite di inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84.

Art. 231

Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformita' delle disposizioni del titolo primo. A decorrere dal 1 luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 231.

Art. 232

In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi. La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli avinti diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennita'. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale fa Menzione, altresi', dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma. Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni caso a carico dell'Istituto assicuratore; l'onorario per l'autopsia, con il referto, e' liquidato ((dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita'.

Art. 233

((Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 e' corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85)).((18))

Art. 234

((Le rendite per inabilita' permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonche' le nuove misure dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976. Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terra' conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980)).((18))

Art. 235

((Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila; con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila; con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila; con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila; con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 212, lire trentaseimila piu' lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore)).

Art. 236

Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'istituto assicuratore e' tenuto ad erogare Le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli articoli 80 e seguenti.

Art. 237

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 238

Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato e' obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni. Detto certificato, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, vale anche come denunzia dell'infortunio: e deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. (70) Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma. (70) La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. (70) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)).

Art. 239

Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilita' assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico e' obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza. Questa, non piu' tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al ((pubblico ministero)) nella cui circoscrizione e' avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa. ((la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) nel piu' breve tempo possibile e, in ogni caso, non piu' tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli articoli 64 e 232.

Art. 240

Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura ((della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)), rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 241

L'infortunato e' obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro o al preposto alla azienda.

Art. 242

Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato piu' di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennita'; quella della prima visita medica. Qualora l'inabilita' per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.

Art. 243

Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 244

L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi puo' ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.

Art. 245

Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresi', il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale e' compilato e messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia. Su richiesta dell'istituto assicuratore deve, altresi', inviare i certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.

Art. 246

La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia e' a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanita'. Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma, dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'articolo 239, non ne trasmetta copia all'autorita' di pubblica sicurezza, e' punito con un'ammenda da lire mille a lire quattromila.((45))

Art. 247

L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facolta' di richiedere al Pretore, l'accertamento d'urgenza con procedimento e con e norme stabilite dagli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale: le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 248

Puo' essere rilasciata procura ad esigere l'indennita' al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla. Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta puo' essere rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco.

Capo IV Disposizioni speciali per le malattie professionali

Art. 249

Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonche' quelle del titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto dalle norme che seguono.

Art. 250

La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio. Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per piu' di quindici giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia. La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e' presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.

Art. 251

Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalita' previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni. ((I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.)) ((70)) Con le stesse modalita' debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Art. 252

Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficolta', della diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni e' interrotta fino a quando nomi sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.

Art. 253

La malattia da' luogo a rendita quando comporti una inabilita' permanente di grado superiore al venti per cento. Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilita' permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui al l'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.

Art. 254

Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidita' o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 5.((27))

Art. 255

L'istituto assicuratore, ferme restando le altre facolta' di accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facolta' di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della stessa.

Capo V Organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione

Art. 256

L'assicurazione secondo il presente titolo e' esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 257

Al fabbisogno di ciascun esercizio e' provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni. I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi. Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro. I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente di finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta erariale sui fondi rustici. Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali ne' comunali. Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi di Infortunio dei lavoratori dello aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo.

Art. 258

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I ricorsi riguardanti I contributi assegnati a singole aziende, in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.

Art. 259

Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla meta' di un fabbisogno annuo. Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente, ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga a risultare inferiore al limite suddetto. Il fondo di riserva e' investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 260

I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito. La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto di credito di notoria solidita'.

Art. 261

Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto mediante anticipo da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo sono stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Tale contributo e' commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi rustici ed iscritto nei ruoli del l'imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

Art. 262

Il fabbisogno di ogni esercizio e' determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennita' e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva. La valutazione delle predette indennita' e spese e' effettuata tenendo conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennita' di inabilita' permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio. In aumento dei fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259. Il fabbisogno di ogni esercizio e' stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 263

Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contribuito assicurativo, sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o piu' esercizi, i disavanzi precedenti. Se il disavanzo e' inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' autorizzare l'istituto assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva. In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformita' del primo comma del presente articolo. Il Ministro per il lavora e ala previdenza sociale, anche prima che il fondo di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, puo' apportare una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore al venti per cento dell'onere di competenza.

Art. 264

I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione: a) dell'estensione delle singole proprieta' agricole o forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a cinque; b) dell'imposta principale sui terreni dovuta allo erario per le proprieta' agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257. Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprieta' agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.

Art. 265

I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono determinati, in base al fabbisogno ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente, della mano di opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio d'infortunio. Per le proprieta' agricole o forestali di limitata estensione le predette tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta sui terreni dovuta all'erario.

Art. 266

I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257. Per le proprieta' agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.

Art. 267

I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.

Art. 268

I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati: a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione e coltura; b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta. I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni

Art. 269

Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il fabbisogno dei contributi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto. Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali conguagli sui contributi degli esercizi successivi. Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.

Art. 270

La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all'imposta terreni, e' affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti. Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo saggio stabilito nei rispettivi contratti di appalto.

Art. 271

La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi sono effettuate dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni Comune. In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli dello stesso anno per l'imposta sui terreni. A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo' avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La raccolta dei predetti dati puo' essere affidata anche, in parte o in tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del Ministero delle finanze. Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore. Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi rustici l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge 3 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Art. 272

Entro la seconda meta' di dicembre i ruoli sono inviati all'intendente di finanza, il quale, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perche' vengano pubblicati e consegnati all'esattore. La pubblicazione e' fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte sui terreni. La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, impiego postale raccomandato allo Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.

Art. 273

L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, puo' stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.

Art. 274

Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze puo' anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.

Art. 275

I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo. Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprieta' agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa. Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le tariffe. Le aziende che abbiano una proprieta' complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate le tariffe per estensione e coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio piu' basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture. Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero. I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente all'imposta erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprieta' cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art. 277.

Art. 276

I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni. Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale. L'esattore ha la facolta' di versare l'ammontare della rata suddivisa nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della rata. In caso di ritardo nel versamento delle somme, lo esattore deve corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennita' di mora nella misura del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo e' superiore. Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il ricevitore provinciale e' tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie.

Art. 277

Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della rispettiva quota di contributo. E' ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva estensione catastale delle sue proprieta' agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza. Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non dovuto.

Art. 278

Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei registri catastali. Quando l'Istituto riconosco che lo sgravio e' indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perche' sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di prossima scadenza.

Art. 279

Quando il ricorso e' accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua decisione lo ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.

Art. 280

La decisione dell'intendente di finanza e' trasmessa in originale al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza. Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato. La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.

Art. 281

Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto. In occasione del versamento della successiva rata l'esattore puo' imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.

Art. 282

Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica, la sua decisione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza, perche' disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.

Art. 283

Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente e' debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l'esattore non puo' promuovere una separata procedura per la quota del contributo di assicurazione. Quando, per l'infruttuosita' degli atti esecutivi, venga riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilita' dell'imposta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dello Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del contribuente stesso. Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilita', salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.

Art. 284

Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilita' non toglie all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.

Art. 285

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.

Capo VI Norme generali, transitorie e finali.

Art. 286

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo. Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennita', non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorieta', di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo. Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'articolo 257.

Art. 287

La spesa dell'assicurazione e interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto e' stabilito nel comma seguente. Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria: a) se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione; b) se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto di una quota corrispondente alla meta' della spesa dell'assicurazione; c) se il terreno e' dato a mezzadria o colonia parziaria, e' a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.

Art. 288

Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 289

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 290

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste dall'articolo 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le proposte dell'Istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

TITOLO III REGIMI SPECIALI Capo I Assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei marittimi imbarcati su navi straniere.

Art. 291

Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana. L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validita' e in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore. La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sui lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.

TITOLO IV Disposizioni per particolari categorie.

Art. 292

Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la rendita di inabilita' permanente e ai superstiti e gli assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.

Art. 293

Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonche' la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.(16) Le rendite di infortuni di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data dei 1 luglio 1962, erogato dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire trecentosettantamila.((18)) Qualora il grado di inabilita' risulti inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila. Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.

Art. 294

Alle rendite in vigore al 1 luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15. Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1903, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1 luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue. Disposizioni finali del provvedimento.

Art. 295

Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413, restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.

Art. 296

Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965.

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1965

Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 49. - VILLA

Tabelle-Allegato n. 1

TABELLE ALLEGATO N. 1 Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidita' Permanente Parte di provvedimento in formato grafico

Tabelle-Allegato n. 2

TABELLE ALLEGATO N. 2 Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilita' Permanente Parte di provvedimento in formato grafico

Tabelle-Allegato n. 3

TABELLE ALLEGATO N. 3 Tabella delle menomoazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continua Parte di provvedimento in formato grafico

Tabelle-Allegato n. 4

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