DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1965, n. 1156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;
Visto il regolamento per l'esecuzione dalla predetta legge 3 aprile 1957, n. 235, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300;
Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 1 del predetto regolamento, al fine di incidere tra gli organi dei quali e' previsto il prelievo a scopo di trapianto terapeutico anche il rene e le sue parti;
Udito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il Consiglio di Stato;
sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
L'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, e' sostituito dal seguente: ((Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 e' ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere: 1) bulbi oculari, loro parti e annessi; 2) reni e loro parti; 3) ossa e superfici articolate; 4) muscoli e tendini; 5) vasi sanguigni; 6) sangue; 7) nervi; 8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi; 11) dura madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni e loro parti; 14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione; 15) vescica ed ureteri; 16) segmenti del canale digerente.))
SARAGAT MORO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1965 Atti del
Governo, registro n. 197, foglio n. 95. - VILLA
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